Compensazione orizzontale: che cos’è? Che differenza c’è con quella verticale?

Si parla di compensazione fiscale quando si sfrutta una posizione creditoria per compensare una posizione debitoria. È un modalità “alternativa” al normale pagamento per estinguere le proprie obbligazioni e può essere di due tipi: compensazione verticale e compensazione orizzontale. Ed è proprio su quest’ultima che ci concentreremo in questa pagina.

Cosa sono le compensazioni verticale e orizzontale

La compensazione verticale è quella che viene fatta utilizzando un credito per compensare un debito fiscale della medesima natura. Si parla invece di compensazione orizzontale quando il debito fiscale ed il credito che si utilizza per la sua compensazione sono legati a tributi di diversa natura. Ovviamente il secondo tipo di compensazione presenta un maggiore numero di limiti, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti IVA e l’impossibilità di compensare i debiti erariali che risultano iscritti a ruolo.

I limiti alla compensazione orizzontale IVA

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, il credito IVA dell’anno precedente che emerge dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato per importi superiori ai 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa e solo tramite i oggetti abilitati ad apporre il visto di conformità. La soglia viene portata a 50.000 euro per le start up innovative che sono iscritte nel Registro delle Imprese. Per quanto riguarda gli importi inferiori ai 5.000 euro, la compensazione orizzontale cosiddetta libera può avvenire a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è generato il credito, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. Chi vanta crediti superiori ai 5.000 euro, per la parte che eccede questa soglia sarà necessario presentare la dichiarazione IVA annuale e procedere con la compensazione a partire dal decimo giorno successivo.

I limiti relativi agli altri tributi

Per quanto riguarda la compensazione orizzontale tramite i crediti che fanno riferimento alle imposte sui redditi (addizionali comprese), alle ritenute alla fonte, all’IRAP ed alle imposte sostitutive sul reddito, per importi oltre i 5.000 euro è necessario richiedere il visto di conformità. Nel 2019 sono stati estesi anche a questi crediti le stesse limitazioni viste per i crediti IVA: questo significa che per importi superiori ai 5.000 euro, la compensazione orizzontale è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione per via telematica della dichiarazione da cui si evince l’origine del credito. Dal primo gennaio si possono quindi impiegare liberamente solo i crediti che non superano i 5.000 euro. Il modello F24 che prevede una compensazione orizzontale deve essere sempre presentato sfruttando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati.

Soglie massime e vincoli della compensazione orizzontale

Ci sono poi ulteriori regole relative al limite massimo alla compensazione orizzontale. Unitamente ai rimborsi a favore dei soggetti che sono intestatari di un conto fiscale, la legge prevede una soglia massima di 700.000 euro per ogni anno. Il limite sale ad un milione di euro per i subappaltatori edili il cui volume d’affari dell’anno precedente è stato composto per almeno l’80% da prestazioni legate a contratti di appalto. I limiti indicati sono complessivi, nel senso che riguardano il cumulo di tutti i crediti di imposta che possono essere portati a compensazione nell’anno solare (a prescindere alla loro natura e dall’anno in cui si sono formati).

Infine, come accennato in precedenza, è importante ricordare i limiti che riguardano i crediti relativi alle imposte erariali nel caso in cui il contribuente abbia dei ruoli scaduti per importi superiori ai 1.500 euro. In tal caso, prima di poter procedere con la compensazione, il contribuente dovrà regolarizzare la sua posizione pagando i ruoli scaduti; chi effettua una compensazione violando questa norma viene punto con una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo.

Ubaldo

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