Uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di promuovere la formazione e lo sviluppo delle cosiddette imprese sociali. Ma cos’è un’impresa sociale? Rientrano in questa definizione gli enti privati che svolgono principalmente ed in via stabile un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, ma con finalità di utilità sociale e di solidarietà. Approfondiamo un po’ il discorso e vediamo che caratteristiche deve avere e come si forma un’impresa di questo genere.
Cos’è e cosa fa un’impresa sociale
La qualifica giuridica di impresa sociale può essere assunta da associazioni, fondazioni, società e cooperative sociali (per le quali l’attribuzione è automatica) che svolgono attività di impresa di interesse generale: l’impresa non ha scopo di lucro, ma può conseguire degli utili, che però devono essere reinvestiti nella stessa organizzazione. Non possono essere impresa sociale le società che sono costituite da un solo socio (persona fisica), gli enti che per atto costitutivo limitano l’erogazione dei beni e dei servizi unicamente ai loro soci e le amministrazioni pubbliche.
Le attività di interesse generale che possono essere svolte dalle imprese sociali sono espressamente elencate dalla legge; tra queste è possibile menzionare gli interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, la ricerca scientifica di interesse sociale, la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, i servizi strumentali alle imprese sociali o alle imprese del terzo settore, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, l’agricoltura sociale, la formazione universitaria o post-universitaria, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, le prestazioni socio-sanitarie, il microcredito.
Attività e costituzione dell’organizzazione
L’attività di interesse generale (tra le quali viene considerata anche l’occupazione di lavoratori svantaggiati o con disabilità per perseguire le finalità civiche e di utilità sociale) deve essere svolta in via principale: questo significa che da quella attività deve provenire almeno il 70% dei ricavi dell’impresa. L’organizzazione è un ente del terzo settore ed ha natura commerciale, può avvalersi di personale e di volontari.
L’impresa sociale può essere costituita solo con atto pubblico. Nell’atto costitutivo deve essere specificato il carattere sociale dell’organizzazione, deve essere definito l’oggetto sociale e deve essere sottolineata l’assenza della finalità di lucro. Il notaio entro trenta giorni deve presentare l’atto e le successive modifiche presso il Registro delle Imprese, dove l’organizzazione verrà iscritta in un’apposita sezione. La struttura dell’impresa può essere leggermente diversa a seconda del tipo di organizzazione, ma in linea di massima gli organi previsti dall’atto costitutivo sono: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio sindacale.