In un mondo perfetto nessuno avrebbe bisogno di un avvocato, poiché basterebbe un po’ di buonsenso per far valere i propri diritti. Tuttavia è necessario avere un sistema giuridico efficiente, soprattutto per tutelare i diritti delle categorie più deboli, i consumatori e i piccoli risparmiatori, ma allo stesso tempo i procedimenti legali sono lunghi e costosi, spaventando molti cittadini oppure appesantendo il sistema giuridico.
Per questo motivo esistono delle istituzioni che cercano di trovare una conciliazione amichevole, mettendo d’accordo le parti in causa evitando se possibile che si arrivi a processo. Una di queste è l’Arbitrato Bancario Finanziario, ABF, che si occupa in particolare delle controversie legali tra i consumatori e le banche o le finanziarie. Si tratta di un organismo indipendente, senza interessi né dall’una né dall’altra parte. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando è possibile rivolgersi all’ABF.
Arbitrato Bancario Finanziario: cos’è e come funziona
L’Arbitrato Bancario Finanziario, o ABF come prevede la sua abbreviazione, è un organo al di sopra delle parti, il cui obiettivo è la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e istituzioni finanziarie. In poche parole si pone come alternativa alle vie legali, offrendo la possibilità ai consumatori di sedersi a un tavolo con le controparti, cercando di trovare un accordo senza intraprendere un lungo e costoso procedimento legale.
Come abbiamo accennato l’ABF è un organismo completamente indipendente, promosso e sostenuto direttamente dalla Banca d’Italia. Le aziende finanziarie, bancarie e gli intermediari sono obbligati per legge ad aderire all’Arbitrato Bancario Finanziario, perciò chiunque abbia acquistato servizi finanziari, può utilizzare tale opzione per gestire le controversie.
L’ABF è nato nel 2009 grazie al decreto legge n. 262/2005, per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 128 bis del TUB, IL Testo Unico Bancario. Per chi volesse maggiori informazioni sul funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario, può visitare la pagina ufficiale relativa al regolamento sui sistemi di risoluzione extragiudiziale a questo link.
Il verdetto emesso dall’ABF non è vincolate, infatti entrambe le parti devono concordare sull’esito della trattativa e di fatto mettersi d’accordo, altrimenti è possibile rivolgersi comunque a un giudice, qualora si ritenesse errata la posizione dell’Arbitrato. L’ABF è retto da un consiglio composto da 5 membri, 3 dei quali compreso il presidente indicati dalla Banca d’Italia, uno dagli intermediari finanziari mentre l’altro dalle associazioni dei consumatori.
La durata del mandato è di 5 anni per il presidente e di 3 anni per gli altri professionisti, che per essere nominati devono avere un profilo in linea con la posizione che andranno ad occupare. Tutti i membri possono rinnovare per una volta il mandato, nel caso esistano i presupposti per farlo, dopodiché devono cedere il posto ai nuovi incaricati. L’ABF conta diverse diramazioni territoriali, a Napoli, Roma, Torino, Milano, Bari, Palermo e Bologna.
Chi può rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario?
In base al regolamento dell’ABF chiunque può rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario, per tentare di risolvere questioni legate a controversie con banche, finanziarie e intermediari. Allo stesso tempo l’ABF non può occuparsi di azioni che riguardino fatto accaduti prima della sua istituzione, ovvero con antecedenza rispetto al primo gennaio del 2009.
Nonostante le decisioni non abbiano valore legale, quindi non sono equiparabili a una sentenza emessa da un giudice, le aziende sono tenute a rispettare tale decisione. In caso negativo l’evento verrà reso pubblico, segnalando il comportamento dell’azienda. Per essere accettati davanti ai rappresentanto dell’ABF è necessario che siano presenti entrambe le parti in causa, infatti non è possibile essere ascoltati da soli.
Come presentare un ricorso all’ABF
Per rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario bisogna accedere al portale web dell’ABF, verificando innanzitutto che l’intermediario, ovvero l’azienda con la quale è sorta la controversia, rientri effettivamente nelle competenze dell’ABF. Ad esempio sono obbligate all’iscrizione le banche con sede in Italia, le finanziarie, i confidi, le società che forniscono carte e metodi di pagamento online, compreso il gruppo Poste Italiane per quanto riguarda i servizi collegati a BancoPosta.
Al contrario le società e le banche straniere con sede al di fuori dei confini nazionali, seppure attive in Italia con dislocamenti e agenzie, non sono obbligate a registrarsi presso l’ABF, quindi potrebbero non rientrare in questo tipo di procedimento. Per effettuare un controllo, necessario prima di rivolgersi all’Arbitrato, si possono consultare i seguenti elenchi ufficiali:
L’oggetto del contendere deve interessare un servizio finanziario, quindi ad esempio problemi collegati alle carte di credito, ai mutui oppure segnalazioni ritenute errate alla Centrale dei Rischi. Al contrario le dispute in materia di investimenti devono essere inoltrate all’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
L’istanza presentata all’ABF può riguardare controversie con un valore economico fino a un massimo di 100 mila euro, mentre per importi superiori è necessario procedere per vie legali. Infine il reclamo non deve interessare un procedimento già esposto ad un giudice, inoltre deve essere inviato prima all’intermediario, poiché l’ABF può intervenire soltanto dopo che l’azienda non avrà risposto facendo passare un periodo di almeno 30 giorni.
Se tutte queste condizioni sono presenti è possibile presentare un ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario. Innanzitutto bisogna versare un contributo di 20€, negli uffici della Banca d’Italia, tramite bonifico bancario al conto corrente IBAN IT71M0100003205000000000904, intestato a Banca d’Italia-Segreteria tecnica dell’Arbitrato Bancario Finanziario, oppure con il versamento sul conto corrente postale n.98025661 con il medesimo intestatario, indicando come causale “Ricorso ABF” e aggiungendo il prorio codice fiscale o il numero di partita IVA.
Dopodiché è necessario registrari sul portale online dell’ABF, all’interno dell’area riservata, inserendo alcune informazioni personali, anagrafiche e domiciliari. Infine si dovrà presentare il reclamo in modalità telematica, restando in comunicazione con l’ABF tramite il proprio account nell’area riservata, gestendo i contatti via email o telefonicamente.
Dopo aver ricevuto il ricorso, l’ABF chiederà all’intermediario tutta la documentazione necessaria per effettuare un’analisi completa del caso, prendendosi fino a 60 giorni di tempo per emanare la risoluzione. Eventuali richieste di documenti possono richiedere ulteriori 30 giorni, concessi all’azienda per fornire il materiale. Entro tale data ultima viene poi redatta la risoluzione della controversia, che può essere accettata o meno dalle parti in causa. Nel caso di vittoria del consumatore, l’intermediario viene costretto al rimborso del contributo iniziale di 20€ versato dal cittadino.
Elenco degli intermediari inadempienti
Sul sito ufficiale dell’Arbitrato Bancario Finanziario è presente un’apposita sezione per gli intermediari inadempienti. L’iscrizione in questo elenco viene effettuata se l’azienda o il professionista non esegue, o lo fa parzialmente, l’indicazione emessa dall’ABF in seguito alla risoluzione, oppure qualora non versi il rimborso al consumatore riconosciuto come vincitore del contributo di 20€ previsto per le spese del concordato, ma anche per il mancato pagamento dell’imposta di 200€ da corrispondere in quest casi alla Banca d’Italia.
Gli intermediari possono anche ricevere una segnalazione di non collaborazione, che scatta quando non viene versato il contributo per il collegio dell’arbitrato, oppure se viene ostacolato in qualsiasi modo lo svolgimento della risoluzione della controversia, ad esempio con il mancato invio di documenti e certificazioni indispensabili per l’operato dell’Arbitrato Bancario Finanziario.
Sul portale dell’ABF è possibile consultare l’elenco completo degli intermediari inadempienti, oppure effettuare una ricerca in base all’anno o al nome dell’azienda. Una volta trovata la segnalazione, vengono mostrati la data di riferimento della sentenza, il nome dell’intermediario, alcuni dati societari e un link di collegamento al testo completo della decisione, che può essere letto e scaricato online in formato PDF.
Arbitrato Bancario Finanziario: contatti e numeri utili
Per entrare in contatto con l’ABF il mezzo migliore è attraverso il portale online dell’organismo, tuttavia per ricevere maggiori informazioni sui servizi e il funzionamento dell’ABF è possibile chiamare anche il numero verde 800 196 969, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30. Di seguito riportiamo orari e indirizzi dei collegi territoriali dell’Arbitrato Bancario Finanziario:
- Napoli, via Miguel Cervantes 71 – tel. 081 797 5350
- Roma, via Venti Settembre 97/e – tel. 06 4792 9235
- Bologna, piazza Cavour 6 – tel. 051 643 0145
- Bari, corso Cavour 4 – tel. 080 573 1510
- Torino, via Arsenale 8 – tel. 011 551 8590
- Palermo, via Cavour 131/a – tel. 091 607 4310
- Milano, via Cordusio 5 – tel. 02 7242 4472