Quando un’impresa viene sottoposta ad una procedura concorsuale come il fallimento, i creditori devono chiedere la loro insinuazione al passivo. Solo così facendo hanno la possibilità di ottenere un soddisfacimento del loro credito. Vediamo qual è la procedura che devono seguire i creditori e cosa devono fare per presentare la domanda.
Tempistiche e modalità di presentazione della domanda di insinuazione al passivo
L’iter da seguire per proporre un’insinuazione al passivo è delineata dagli articoli 93 e 101 della cosiddetta Legge Fallimentare. Le norme prevedono che le domande di ammissione al passivo di un credito debbano essere trasmesse al curatore non più tardi di trenta giorni prima dell’udienza stabilita per la verifica del passivo. A dire il vero sono previste anche le domande tardive, che devono essere presentate non più tardi di 12 mesi dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. La domanda di insinuazione al passivo deve essere inviata al curatore fallimentare tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso. Il creditore deve allegare alla richiesta una serie di documenti, ovvero:
- le proprie generalità e l’indicazione della procedura a cui si intende partecipare;
- la determinazione della somma da insinuare al passivo;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che giustificano la richiesta;
- l’indicazione di un eventuale titolo di prelazione e la descrizione del bene su cui questa deve essere esercitata, nel caso in cui si tratti di prelazione a carattere speciale;
- l’indicazione di un indirizzo PEC a cui si riceveranno tutte le comunicazioni relative alla procedura.
L’assenza di anche solo uno dei primi tre elementi comporta l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo; se non viene indicata alcuna prelazione, il creditore viene considerato chirografario.
Differenza tra creditori privilegiati e chirografari
Come detto, la domanda può essere presentata anche oltre il termine dei trenta giorni che precedono l’udienza di verifica dei crediti. Le domande tardive sono efficaci e possono essere accolte, ma danno il diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare residuo, ovvero quello che è rimasto dopo la parziale distribuzione eventualmente già effettuata. Un altro termine che abbiamo utilizzato nel paragrafo precedente e che merita una spiegazione è: creditore chirografario. I creditori sono divisi in due tipologie: i privilegiati sono quelli che godono di una prelazione e che quindi hanno il diritto di essere soddisfatti per intero; i chirografari, invece, concorrono proporzionalmente all’attivo fallimentare che rimane dopo il soddisfacimento dei privilegiati. Questi ultimi , tra l’altro, mantenono il loro vantaggio anche in caso di presentazione tardiva della richiesta di insinuazione al passivo.