Rimborso 730 senza sostituto: che cos’è? Quando si richiede? E a chi?

I contribuenti italiani non sono tutti uguali: quelli che hanno perso il lavoro e non hanno un sostituto di imposta per rimborsi e conguagli Irpef possono presentare il modello 730 senza sostituto. Vediamo quando si può utilizzare questo modello e come funziona il rimborso 730 senza sostituto: a chi bisogna rivolgersi per ottenerlo e quando può essere richiesto?

Chi deve presentare il modello 730

I contribuenti che nel corso dell’anno precedente hanno ottenuto un reddito devono presentare la relativa dichiarazione. Il modello 730 deve essere utilizzato dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • pensionati;
  • lavoratori dipendenti;
  • chi percepisce indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (indennità di mobilità, integrazioni salariali e così via);
  • soci di cooperative;
  • sacerdoti della chiesa cattolica;
  • parlamentari nazionali; giudici costituzionali e chi ricopre cariche pubbliche elettive;
  • chi svolge lavori socialmente utili;
  • chi ha un contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.

Chi rientra in queste categorie può presentare il modello 730 anche se manca il sostituto di imposta che si occupa di effettuare il conguaglio. Il 730 senza sostituto deve essere presentato ad un CAF ad un professionista abilitato (quello precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate). È importante che nella casella 730 senza sostituto venga indicata la lettera A e che venga segnata la casella Modello 730 senza sostituto nel riquadro relativo ai dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio. In questo modo:

  • se dalla dichiarazione emerge un debito, il contribuente deve saldare con il modello F24;
  • se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso 730 senza sostituto viene pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il rimborso 730 senza sostituto di imposta

È possibile presentare il modello 730 in assenza del sostituto di imposta solo quando si verificano contemporaneamente tre condizioni. Innanzi tutto il contribuente deve aver percepito nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati. Poi il contribuente non deve avere un sostituto di imposta che si possa occupare del conguaglio. Infine, il modello 730 deve essere presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato. Tra i modello 730 “normale” e quello senza sostituto non ci sono particolari differenze: in entrami i casi spettano le medesime detrazioni e le scadenze previste per la trasmissione sono le stesse. Cambiano invece l’iter da seguire nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito e le tempistiche legate al rimborso.

Il rimborso 730 senza sostituto prevede tempi di attesa decisamente più lunghi. Quando c’è il sostituto di imposta, è lui ad effettuare il conguaglio: il datore di lavoro lo versa al lavoratore già con la busta paga di luglio; come detto, se questa figura non c’è, il rimborso viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate: il problema è che i pagamenti iniziano ad essere erogati da novembre. Qualora dalla dichiarazione emerga un debito Irpef, il dichiarante (a partire da luglio) deve effettuare il pagamento tramite il modello F24.

Redazione

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