Nonostante una situazione economica non proprio delle migliori, in Italia sono ancora migliaia i risparmiatori che investono una parte del proprio capitale, optando sempre di più per strumenti finanziari. Tuttavia non sempre è possibile trovare servizi adeguati, oppure capita di non sentirsi soddisfatti dell’investimento, pensando di aver perso soldi ingiustamente.
In questi bisogna sapere che è possibile inviare un ricorso all’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, laddove l’intermediario non risponda al proprio reclamo, o lo faccia in maniera insufficiente, entro 60 giorni di tempo. Vediamo come far valere i propri diritti in questa sede stragiudiziale, senza ricorrere ad avvocati e avviare un procedimento legale difronte a un giudice.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: cos’è e come funziona
L’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziare, è un organismo costituito a partire dal 9 gennaio del 2017, come previsto dal decreto legislativo n.130 del 2015 e indicato all’interno della direttiva europea 2013/11/UE. Si tratta di un’istituzione gestita dalla CONSOB, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il cui compito è tentare di risolvere le controversie legali attraverso procedimenti stragiudiziali.
In questo modo, i risparmiatori che hanno inoltrato dei reclami alle società di intermediazione finanziaria, ma non hanno ricevuto risposta oppure l’esito non è stato giudicato positivamente, possono evitare un lungo e costoso processo rivolgendosi all’ACF, presentando un ricorso online direttamente in modalità telematica.
L’operazione è completamente gratuita, infatti non è previsto alcun costo per i cittadini, che riceveranno una risposta entro 6 mesi dalla data di invio del reclamo. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie può prendere decisioni in merito al presunto illecito o disservizio, stabilendo eventuali risarcimenti finanziari che l’intermediario dovrà corrispondere al risparmiatore.
Quando è possibile fare ricorso all’ACF?
Per avviare un ricorso presso l’ACF è necessario che esistano alcune condizioni precise, come previsto dal regolamento dell’organismo visionabile sul sito ufficiale della Consob. In particolare possono presentare un ricorso online all’ACF tutti i risparmiatori, chiamati nel settore come investitori retail, sia privati che imprese, società ed enti, qualora sprovvisti delle competenze professionali essenziali per far valere i propri diritti.
I reclami possono riguardare invece tutte quelle società e aziende che propongono o gestiscono servizi e prodotti d’investimento, come banche, fondi comune d’investimento (SICAV, SGR e SICAF) e società di intermediazione immobiliare (SIM). Rientrano tra i soggetti qualificati per i servizi dell’ACF anche le società estere, con succursali in Italia e autorizzazione a svolgere questo genere di attività nel nostro Paese.
Prima di presentare un ricorso è necessario mandare un reclamo presso l’intermediario, dopodiché in caso di risposta non esaustiva oppure totalmente assente entro 60 giorni dall’invio, è possibile inoltrare un ricorso all’ACF fino a 12 mesi dalla data di consegna del reclamo all’intermediario. Tuttavia il contenzioso non deve superare un valore di 500 mila euro, in più non deve essere attivo un ricorso stragiudiziale presso altri organismi e istituzioni analoghe.
ACF: come presentare un ricorso
I ricorsi possono essere inviati online all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, indicando nella richiesta la società di intermediazione finanziaria coinvolta, una dichiarazione dettagliata dell’accadimento, il valore del contenzioso e dell’eventuale risarcimento, oltre, se possibile ma non obbligatorio, alla citazione di sentenze simili già trattate dall’ACF, per velocizzare la procedura di arbitrato.
L’operazione non prevede alcun costo, infatti è completamente gratuita, inoltre è possibile inviare la segnalazione per conto proprio oppure tramite un delegato, tra cui un’associazione dei consumatori oppure un professionista. Dopo l’invio basta seguire la procedura guidata presente sul sito ufficiale della Consob, fornendo tutta la documentazione richiesta e inviandola in modalità telematica.
Le tempistiche dell’ACF sono piuttosto rapide, infatti entro 7 giorni è possibile ricevere già una prima valutazione sul ricorso, per stabilire se la richiesta sia stata effettuata nel modo giusto, senza omissioni o errori che potrebbero inficiare il reclamo. A questo punto, se la segnalazione è corretta, vengono forniti sia all’intermediario che al risparmiatore le credenziali di accesso alla piattaforma dell’ACF, per gestire d’ora in avanti tutte le richieste dell’organismo in merito a documenti, certificati e spiegazioni sull’avvenimento.
La prima replica spetta all’intermediario, che ha a disposizione fino a 30 giorni di tempo per fornire una risposta dettagliata sul ricorso, mandando all’ACF tutta la documentazione inerente il caso. In seguito il risparmiatore può replicare presentando nuovi documenti e approfondimenti, entro 15 giorni, con un’ulteriore passaggio all’intermediario con altri 15 giorni di tempo e infine la procedura verrà definitivamente chiusa, fino alla decisione finale dell’ACF.
Elenco completo degli intermediari aderenti all’ACF
La maggior parte degli intermediari finanziari, legati a servizi d’investimento, aderiscono all’Arbitro per le Controversie Finanziarie poiché tale sistema permette di risolvere le controversie in maniera rapida e soprattutto più economica. Tuttavia sul sito ufficiale della Consob è possibile controllare l’elenco completo, per cercare la propria società d’investimento attraverso il motore di ricerca interno, presente nella sezione “Intermediari”.
La lista è piuttosto nutrita, infatti si possono trovare diverse società finanziarie italiane e straniere, tra cui ABS Consulting, Allianz Bank e Allianz Global Investors, Anima SGR, Arca Vita SpA, Banca Akros, Banca Carige, Banca del Piemonte, Banca di Credito Cooperativo di Bari, Fideuram Vita, Fineco Bank, Unicredit Bank, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto, ING Bank, Intesa Sanpaolo e molte altre ancora.
Per consultare l’elenco completo puoi visitare il sito ufficiale della Consob a questo indirizzo.
Cosa fare in caso di intermediario inadempiente
Anche se molti intemediari finanziari aderiscono all’ACF, ciò non significa che le sentenze dell’organismo vengano sempre accettate. Infatti a volte può succedere che la società reputi ingiusto il ricorso, perciò si rifiuti di adempiere agli obblighi indicati dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
In questi casi l’unica soluzione è avviare un procedimento giuridico tradizionale, portando all’attenzione del giudice anche la sentenza dell’ACF e tutta la documentazione prodotta, per rafforzare la propria richiesta di risarcimento o indennizzo. Sul portale dell’ACF è presenta un’intera sezione, dedicata proprio agli intermediari inadempienti, dove è possibile leggere le sentenze non rispettate dalla società d’investimento.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: contatti e numeri utili
Per richiedere maggiori informazioni sull’operato dell’ACF basta contattare il numero 06 8477 850, inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica info.acf@consob.it, o di posta elettronica certificata acf@pec.consob.it, altrimenti mandare una segnalazione all’indirizzo Ufficio di Segreteria Tecnica dell’ACF, via Giovanni Battista Martini 3 – 00198, Roma.
Sul sito web ufficiale dell’ACF è presente inoltre un’esaustiva sezione delle FAQ, le risposte alle domande principali poste dagli utenti, in più si può visionare il regolamento completo dell’organismo, la normativa di riferimento e un archivio completo, con tutte le decisioni prese dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie negli ultimi anni.