Infortunio in itinere: che cosa significa? Chi lo paga?

L’infortunio in itinere è forse una delle tipologie di infortunio del lavoratore su cui ci sono più dubbi. È importante capire bene cosa significa questa espressione, sapere quali sono i riferimenti normativi e conoscere in quali situazioni si rientra in questa casistica e chi deve eventualmente pagare. In questa pagina cercheremo di dare una risposta a tutti questi quesiti.

Cos’è l’infortunio in itinere: quando avviene e chi paga

Secondo l’articolo 2 del DPR 1124/1965, l’infortunio in itinere è l’evento accidentale che si verifica durante il normale percorso di andata o di ritorno da casa al luogo di lavoro, ma anche quello che collega due luoghi di lavoro (se il lavoratore ha più rapporti in corso) e quello di andata e ritorno tra il luogo di lavoro e quello in cui vengono consumati abitualmente i pasti (nel caso in cui non ci sia una mensa aziendale). Molto spesso la giurisprudenza è intervenuta per mettere chiarezza sui casi di infortunio in itinere che rientrano sotto la copertura assicurativa dell’Inail. Per questo è necessario analizzare punto per punto la definizione che abbiamo dato in precedenza.

Per prima cosa bisogna capire cosa si intende per normale percorso. Questa espressione viene utilizzata per indicare l’itinerario più breve che collega il punto di partenza a quello di arrivo. Ovviamente ci sono dei casi (causa di forza maggiore, obblighi penalmente rilevanti, esigenze improrogabili ed essenziali) in cui sono ammesse deviazioni o interruzioni. Per quanto riguarda le eventuali soste durante il percorso non giustificate da esigenze fisiologiche, la copertura Inail è attiva solo se sono di breve durata. Bisogna poi identificare quella che il DPR indica come abitazione: la Cassazione ha confermato che questa parola va intesa come la dimora effettiva, a prescindere dalla residenza “ufficiale” del lavoratore.

Anche il mezzo utilizzato per compiere il normale percorso è fondamentale per capire se si tratta di infortunio in itinere o meno. È previsto l’utilizzo di un mezzo proprio se mancano i mezzi pubbliici (e se il tragitto è talmente breve ta poter essere coperto a piedi) oppure quando i mezzi ci sono, ma non permettono di arrivare nel luogo di lavoro all’orario prestabilito oppure non permettono di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. In presenza di questi requisiti, l’assicurazione Inail copre anche gli infortuni avvenuti durante il normale percorso coperto utilizzando veicolo non a motore (come la bici, per esempio). A prescindere dal mezzo impiegato, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non copre gli infortuni che sono dovuti all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti oppure alla guida di un soggetto sprovvisto di patente.

Gli obblighi per il lavoratore ed il datore di lavoro

Quando si verifica l’infortunio, il lavoratore deve subito avvisare il suo datore di lavoro: se manca questa comunicazione, non c’è il diritto alla copertura assicurativa Inail per i giorni precedenti alla data in cui il datore di lavoro viene informato dell’accaduto. L’infortunato deve sottoporsi ad una visita medica presso una struttura sanitaria competente e poi deve fornire al datore di lavoro la data di rilascio, il numero identificativo ed il periodo di prognosi indicati nel certificato medico. Se l’infortunio rientra nella copertura Inail, il dipendente si dovrà sottoporre alle cure necessarie prescritte dall’Inail stessa e dovrà essere reperibile per le visite di controllo (qualora siano previste dal contratto collettivo).

Anche il datore di lavoro ha degli obblighi da rispettare. Dopo aver ricevuto il certificato medico, in caso di assenze di almeno un giorno e massimo tre giorni, ha 48 ore di tempo per comunicare l’evento all’Inail. Per infortuni che comportano una prognosi superiore ai tre giorni, il datore di lavoro deve presentare una denuncia di infortunio, sempre entro 48 ore dal giorno in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, oppure entro 24 ore se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore oppure se la vita del dipendente è in pericolo. La presentazione della denuncia copre anche l’obbligo di comunicazione degli infortuni con prognosi maggiore ai trenta giorni o mortali da presentare all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Redazione

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