In questa pagina andremo a rivedere tutte le informazioni relative alla tassa di vidimazione dei libri sociali 2016. In un’unica scadenza e con un solo pagamento, questa tassa andava di fatto a sostituire tutte le tasse di concessione governativa per la vidimazione di ciascun libro sociale. Il suo calcolo era però fatto a prescindere al numero dei libri e delle loro pagine, visto che veniva determinato in base al capitale della società al primo gennaio dell’anno di riferimento. Ma scendiamo più nel dettaglio per vedere chi la doveva pagare e come funzionava.
Cos’è la tassa di vidimazione dei libri sociali 2016 e chi la doveva pagare
La tassa di vidimazione dei libri sociali 2016 era un obbligo solamente per le società di capitali, ovvero società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni. Risultavano esonerate dal pagamento le società di capitali che erano già state dichiarate fallite, i consorzi che non avevano la forma di società consortili, le società cooperative, le società di mutua assicurazioni, le società dilettantistiche sportive.
L’articolo 2421 del Codice Civile prevede che vengano vidimati e numerati tutti i libri sociali obbligatori, ovvero il libro dei soci, il libro delle obbligazioni ed il libro delle adunanze, a cui si aggiungono i libri per i quali le norme speciali impongono l’obbligo di bollatura. Non c’è l’obbligo di vidimazione, invece, per le scritture contabili e quelle fiscali, come ad esempio i registri IVA ed il libro giornale, che devono però essere numerati in modo progressivo.
Come funzionava la tassa: calcolo dell’importo, modalità e scadenza per il pagamento
Come detto in precedenza, la tassa di vidimazione dei libri sociali 2016 non veniva calcolata in base al numero di libri, ma in base ad un unico parametro, ovvero il capitale sociale o il fondo di dotazione presente al primo gennaio dell’anno per cui si effettua il versamento della tassa. Più precisamente, l’importo della tassa era pari a:
- 309,87 euro per le società che al primo gennaio avevano un capitale sociale inferiore ai 516.459,20 euro.
- 516,46 euro per le società che al primo gennaio avevano un capitale sociale superiore ai 516.459,20 euro.
Le modalità di pagamento erano due: le società che si trovavano al loro primo anno di attività dovevano effettuare il versamento tramite il bollettino su c/c postale 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate, Centro Operativo di Pescara ed il pagamento doveva essere fatto prima della presentazione ai fini IVA della dichiarazione di inizio attività; le società che non si trovavano al primo anno di attività dovevano invece utilizzare il modello F24, inserendo il codice tributo 7085; il pagamento doveva essere fatto entro il 16 marzo dell’anno di riferimento.